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Processo penale canonico: l’indagine previa tra il canone 1341 CJC e la normativa speciale sui delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede

Processo penale canonico: l’indagine previa tra il canone 1341 CJC e la normativa speciale sui delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede

Prima dell’eventuale svolgimento di un processo penale canonico, amministrativo o giudiziario che sia, la fase dell’indagine previa ne costituisce l’elemento prodromico e, non essendo ancora cominciato il processo, ha natura amministrativa insieme agli atti e a tutto ciò che dall’indagine deriva.
Dalle risultanze dell’indagine previa potrà emergere:
1) l’innocenza dell’indagato perché non vi è la prova che il delitto si sia verificato;
2) semplici indizi a carico dell’indagato ma, come tali, insufficienti perché si possa procedere processualmente contro lo stesso;
3) che le prove raccolte nel corso dell’indagine possono essere tali, certe e riscontrate sine ulla dubitatione, da ritenere giustificata la scelta del Vescovo di instaurare un processo.
Ma ciò che viene raccolto nell’indagine previa, i cc.dd. elementa collecta, può essere usato dall’Ordinario solo al fine di valutare se vi siano i presupposti necessari per dare corso ad un’azione penale canonica. Il Vescovo, quindi, dovrà valutare e decidere sull’azionabilità della notitia criminis pervenutagli, ma non (ancora) sulla responsabilità dell’indiziato: in quanto assente il contraddittorio, l’indagine previa non è un vero e proprio processo.
Una volta che il Vescovo ha valutato la ricorrenza degli estremi per sottoporre a processo l’indagato dovrà avere comunque in mente il disposto del canone 1341 CJC e la sua altissima dimensione pastorale, in base al quale occorre fare ricorso ad ogni strumento pastorale prima di intraprendere la via del processo.
Il discernimento richiesto dal Legislatore di cui al citato canone 1341 CJC dovrà necessariamente aversi anche nei casi dei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede ex art. 19 delle Normae de gravioribus delictis; ciò a cura dell’Ordinario (quando trasmette gli atti alla Congregazione) o da parte della Congregazione stessa (che agirebbe come iudex).
È infatti pacifico, e non solo perché prescritto dalla Legge Universale, che occorre valutare l’alternativa al processo giudiziale, così come richiesto dal canone 1341 CJC, anche nella reservatio delictorum in quanto la normativa speciale sui delitti riservati non ha certamente voluto spogliare gli Ordinari della competenza di cui ai cann. 1341 e 1718, §§ 1 et 2.
Riteniamo che se l’Ordinario abbia trasmesso gli atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede senza aver fatto il preventivo discernimento, sia la Congregazione a dover effettuare quella valutazione pregiudiziale, di cui ai cann. 1341 e 1718, §§ 1 et 2, auspicabilmente avendo prima sentito in merito l’Ordinario stesso.

Per la sua natura di fase preprocessuale, nell’indagine previa gli elementa collecta non hanno né possono avere valore di prova (né in un processo giudiziario penale né in un processo amministrativo penale), stante la loro acquisizione senza il necessario contraddittorio, oltre che da un punto di vista squisitamente semantico.
Come già detto la fase dell’indagine previa non è un processo formale, ma un’azione di carattere amministrativo, un procedimento preliminare atto a fornire, se ve ne siano, motivi sufficienti per avviare o meno un processo penale.
A mente del canone 1717, §1 tale indagine deve essere avviata qualora l’Ordinario abbia la verosimile notizia di un delitto. Tale verifica non può essere fatta nel processo ma deve essere attuata prima dall’Ordinario, essendo un’azione previa, ed ex can. 220 CJC non deve ledere illegittimamente il buon nome di nessuno.
Il punto è che se l’indagine previa è stata condotta male, in maniera unidirezionale, raccogliendo elementi mendaci, documenti manipolati etc., anche il processo, soprattutto quello amministrativo penale, potrebbe risentirne.
Se si considera, infatti, che la via amministrativa è un processo guidato dal Superiore, che potrebbe essere anche mosso da altre motivazioni e non avere quindi quella necessaria serenità di giudizio e libertà rispetto alla causa in corso, risulta evidente il limite di tale consolidata prassi.
L’indagine previa deve solo accertare se il delitto sia stato realmente compiuto e, chi è incaricato di compiere l’indagine, raccogliere gli elementi esistenti a conferma del delitto stesso.
Conclusa l’indagine previa, nei delicta graviora, l’Ordinario trasmetterà gli atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede che ben potrà dare compito allo stesso Ordinario di procedere processualmente nel proprio tribunale, dettando opportune norme e quale sia la via da seguire, se quella giudiziaria o amministrativa.
E se le indicazioni date all’Ordinario dalla CDF saranno quelle dell’instaurazione di un processo amministrativo penale, l’unica norma da applicare all’intero procedimento sarà il canone 1720 CJC.

Canone 1341 CJC
L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né con altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo.

Canone 1718 CJC
§ 1. Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l’Ordinario decida:
1° se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla;
2° se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente;
3° se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.
§ 2. L’Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al § 1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente
§ 3. Nell’emanare i decreti di cui ai §§ 1 e 2, l’Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto.
§ 4. Prima di decidere a norma del § 1, l’Ordinario, consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l’investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l’onesto.

Canone 1717 CJC
§ 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
§ 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
§ 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se inseguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

Canone 220 CJC
Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità.

Canone 1720 CJC
Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
1° renda note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

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