+39 335 7733149

FAQ

Le domande più frequenti che ci rivolgono

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Scopri alcune delle domande frequenti che rivolgono allo Studio Legale Marigliano

INVIACI LA TUA RICHIESTA TROVEREMO NOI LA SOLUZIONE

Il contratto o accordo di convivenza è quello strumento grazie al quale i conviventi possono disciplinare tutti gli interessi di natura patrimoniale nel rispetto dei limiti consentiti dall’ordinamento.

Nello specifico è possibile regolamentare:

  • il modo di partecipare alle spese comuni, se entrambi percepiscono redditi;
  • l’assunzione dell’obbligo di mantenimento a carico di uno qualora l’altro non percpisca alcun reddito e sia dedito al lavoro domestico o alla cura dei figli in comune ovvero collabori all’attività professionale o imprenditoriale del primo;
  • i modi di imputazione dell’acquisto dei beni durante la convivenza, stabilendo ad esempio che siano considerati di proprietà comune;
  • le modalità d’uso della casa, risultando indifferente se di proprietà di uno dei conviventi o di entrambi, se condotta in locazione o in comodato;
  • come definire i rapporti patrimoniali al termine della convivenza.

L’amministrazione di sostegno è un istituto al quale può ricorrere chi si trova nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione fisica o psichica.
Si attiva mediante ricorso al giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza il soggetto beneficiario su istanza:

  • dello stesso beneficiario;
  • del coniuge;
  • della persona stabilmente convivente;
  • dei parenti entro il quarto grado;
  • degli affini entro il secondo grado;
  • del tutore o curatore ovvero del PM.

L’incapace conserva la capacità di agire e di compiere gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze ordinarie della propria vita quotidiana ed in ogni caso conserva la capacità di:

  • fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della redazione;
  • sposarsi;
  • riconoscere i propri figli.

Usualmente si viene a conoscenza di essere accusati di un delitto nel momento in cui la Diocesi competente provvede ad inviare, a firma del Delegato all’indagine nominato dal Vescovo, la citazione a comparire in un determinato giorno per essere interrogati sulla presunta commissione di un delitto. La citazione dovrà contenere luogo ed ora dell’interrogatorio e dovrà anche specificare dove, quando e quale delitto presuntivamente sia stato compiuto.

Nella stessa convocazione a comparire  per l’interrogatorio si concede la facoltà al chierico di nominare un proprio Avvocato di fiducia per farsi assistere fin dalla prima udienza; ciò nonostante il processo non sia ancora iniziato ma ci si trovi solo nella fase dell’indagine previa.

Il Vescovo, dopo aver ascoltato l’indagato e valutati gli elementi trasmessigli dal Delegato all’indagine, e raccolti da questo durante l’indagine previa: 1) può archiviare gli atti, qualora non ritenga fondata la notitia criminis o l’azione criminale si sia estinta per prescrizione; 2) una volta ritenuto -al termine dell’indagine preliminare- che si debba procedere processualmente nei confronti dell’indagato, e verificata l’impossibilità di ottenere il triplice fine indicato dal canone 1341 CJC ricorrendo ai soli strumenti pastorali, può optare per una delle due vie processuali, quella giudiziale, più garantista, o quella amministrativa. L’Ordinario deciderà di promuovere il processo penale canonico tramite Decreto.

Il consiglio che diamo ai chierici che ci chiedono cosa fare prima di affrontare un eventuale procedimento, giudiziario o amministrativo che sia, è quello di scegliere un Avvocato competente e qualificato per farsi assistere e difendere.

L’indissolubilità del matrimonio corrisponde alle esigenze più profonde dell’amore autentico che è dono totale di sè e, quindi, “per sempre”. Ed è una caratteristica del matrimonio in quanto vincolo giuridico, per sua natura perpetuo: il matrimonio, cioè, non può esistere senza l’indissolubilità perchè accettare il vincolo indissolubile è un aspetto della stessa volontà di contrarre un vero matrimonio.

Se per il proprio matrimonio l’indissolubilità venisse rifiutata, negata con la previsione “se il matrimonio fallirà/se l’amore finirà, divorzierò” il matrimonio celebrato con tale volontà esclusoria non sarà quello inteso dall’ordinamento canonico e quindi sarà soggetto ad essere annullato.

In altre parole, solo la volontà di sciogliere il legame coniugale, ossia di non impegnarsi per sempre, realizza l’esclusione della indissolubilità e quindi determina un matrimonio potenzialmente nullo.

Per la dottrina cattolica è precetto di diritto naturale che il matrimonio sia ordinato, per sua stessa natura, alla procreazione. La «fecondità strutturale» insita nel matrimonio e nella sessualità può venire frustrata: 1) negando al coniuge gli atti intimi; 2) con la concessione al coniuge di atti intimi ma non coniugali perchè contraccettivi; 3) con il proposito di ricorrere all’aborto in caso di gravidanza.

La decisione prematrimoniale di non volere figli (e la negazione al coniuge degli atti funzionali al suo concepimento), comporta la nullità del matrimonio. Qualsiasi decisione successiva al matrimonio (o di semplice rimando dei figli), invece, non ne determina la nullità.

Il destinatario di un Decreto, che si reputa essere ingiusto, emesso dal proprio Vescovo può chiederne per iscritto la revoca o la correzione entro 10 giorni dalla legittima intimazione/notifica del Decreto stesso, non quindi dalla sua emanazione; tale domanda (c.d. remonstratio) implica anche la sospensione dell’esecuzione. Trascorsi inutilmente i 10 giorni si perde il diritto di impugnare l’atto amministrativo.

Per mobbing genitoriale si intende l’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione, di tutta una serie di comportamenti finalizzati ad estromettere l’altro genitore dalla vita e dagli affetti dei figli, impedendogli l’esercizio della genitorialità come ad esempio: il ripetersi di decisioni non condivise; la denigrazione dell’altro genitore; il sabotaggio nelle frequentazioni con il figlio; il mancato coinvolgimento di un genitore negli eventi sociali e formativi del minore; l’impedimento a poter esercitare un ruolo decisionale importante nella vita del figlio; l’impedire il contatto telefonico con il figlio, e/o di parlargli con discrezione e tranquillità, senza interferenze et cetera.

La tutela prevista è quella disciplinata dal codice civile attraverso gli strumenti ablativi e sospensivi della responsabilità genitoriale.

Il nostro ordinamento, pur non prevedendo una specifica disciplina che regolamenti organicamente le coppie di fatto, offre comunque soluzioni a quelle questioni giuridiche nascenti all’interno di una coppia non sposata. Tramite la stipula di contratti di convivenza, infatti, si possono disciplinare molti aspetti della vita di una coppia non sposata e tra questi certamente gli aspetti patrimoniali.

Nella prassi notiamo che le parti stipulano un contratto di convivenza soprattutto per disciplinare i rapporti patrimoniali in previsione di una ipotetica rottura del rapporto. A mero titolo di esempio le obbligazioni di natura patrimoniale possono disciplinare:
• gli acquisti di beni immobili o mobili in comune (o per quote di proprietà differenti)
• la successione
• la misura di ciascun contraente alle spese (ordinarie e straordinarie).

 

Per costituire un Trust sui beni ereditati da un minore dopo la morte del padre, la madre dovrà accettare l’eredità, per suo conto, con beneficio di inventario e poi farsi autorizzare dal magistrato a istituire un Trust. Così facendo la madre, che potrebbe amministrare il patrimonio del figlio confluito nel Trust, metterebbe al riparo la quota di eredità del minore fino al raggiungimento della maggiore età allorquando l’erede, volendo, potrà optare per lo scioglimento del Trust.

Si, l’Ordinario è l’esecutore di tutte le pie volontà sia tra vivi sia per causa di morte. Il diligente adempimento della liberalità implica il rispetto della destinazione della pia volontà e l’effettivo compimento di essa a seconda delle modalità fissate dal disponente. L’Ordinario è ex officio il responsabile dell’esecuzione delle liberalità pur se niente impedisce che il disponente designi altri esecutori. In tali casi l’Ordinario ha il diritto di “visita” e gli altri esecutori, terminato il loro compito, devono rendergliene “conto”. In caso di negligenza da parte di un esecutore, l’Ordinario deve urgere l’esecuzione; così come potrebbe introdurre un’azione giudiziaria davanti ai tribunali civili per ottenere l’adempimento della liberalità.

ALLE TUE RICHIESTE

TROVIAMO SOLUZIONI