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Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico: foro competente

Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico: foro competente

Dopo aver accennato ai fondamenti del diritto alla difesa del convenuto nel processo matrimoniale canonico, continuiamo con la trattazione del tema occupandoci dello ius defensionis della parte convenuta nelle varie fasi del processo (matrimoniale canonico) iniziando dal foro competente.
Nei prossimi contributi esamineremo come, negli stadi successivi del processo, il fondamentale diritto alla difesa di parte convenuta viene garantito.

Foro competente
Tralasciando il caso in cui compete al Romano Pontefice il diritto di giudicare le cause di nullità di matrimonio dei Capi di Stato (cf. cann. 1401 e 1671 CJC; art. 8, § 1 Dignitas Connubii) e quelle che Egli stesso abbia avocato al proprio giudizio (cf. can. 1405, §1, nn. 1-4 CJC; art. 8 § 1 DC), il Codice ammette la così detta competenza funzionale ovvero competenza per grado di giudizio (cf. can. 1440 CJC).
Ciò sia perché nelle cause sullo stato delle persone occorrono due istanze affinché la sentenza possa diventare esecutiva, sia perché il giudice di secondo e terzo grado deve necessariamente essere diverso da quello del grado precedente affinché il processo di grado superiore sia valido (cf. can. 1447 CJC).

Competente in primo grado a giudicare sulle cause di nullità matrimoniale è:
a) il Tribunale del luogo in cui venne celebrato il matrimonio;
b) il Tribunale del luogo in cui ha il domicilio o il quasi-domicilio la parte convenuta;
c) il Tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte attrice, purché
1. entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza Episcopale oppure
2. intervenga il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale, prima di concederlo, dovrà interrogare quest’ultima se abbia qualcosa da eccepire;
d) il Tribunale del luogo dove deve essere raccolta la maggior parte delle prove, purché vi sia il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale, prima di concederlo, dovrà interrogare quest’ultima se abbia qualcosa da eccepire (cf. art. 10 DC).

Sub a)
Di norma il processo di nullità viene introdotto nel Tribunale Ecclesiastico del luogo in cui i contraenti manifestarono il loro consenso matrimoniale (cf. can. 1108, §2 CJC), vale a dire il luogo dove il matrimonio è stato celebrato.
In questo caso quando la parte convenuta verrà citata dal Tribunale avrà la possibilità di svolgere tutte le proprie difese garantite dal Codice, sia in modo attivo che in modo passivo.

Sub b)
Nessuna difficoltà per il corretto esercizio del diritto alla difesa del convenuto pone l’introduzione della causa nel Tribunale competente in ragione del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta.
Per acquistare il domicilio o quasi-domicilio il Codice indica due modi:
1. la dimora o la permanenza in un luogo unita all’intenzione di rimanerci per un periodo di tempo indeterminato oppure determinato. In questo ultimo caso per un tempo non inferiore a tre mesi se non si verifica un fatto (anche imprevisto) che lo allontani da quel luogo; in tal caso si avrà il quasi-domicilio in quel determinato luogo.
2. la dimora o la permanenza materiale in un luogo per un periodo determinato di tempo di 5 anni (completi e continui) trascorsi i quali senza altra formalità o condizione si acquista il domicilio in quel luogo;
oppure per un periodo di tempo di 3 mesi (completi ed effettivi) ed allora si acquista il quasi-domicilio (cf. can. 102, §§1 et 2 CJC).
Per provare il domicilio e il quasi-domicilio delle parti la Dignitas Connubii nel dubbio richiede, oltre alla dichiarazione delle parti, idonei documenti sia ecclesiastici che civili o in mancanza altri elementi di prova (cf. art. 11 DC).
Qualora il convenuto sia girovago il Tribunale competente è quello della diocesi del luogo in cui esso dimora o si trova di fatto nel momento di ricevere la citazione (cf. can. 1409, §1 CJC e can. 1691 CJC).

Sub c) et d)
Osservate alcune condizioni essenziali una causa può essere introdotta anche nel foro del domicilio (non del quasi-domicilio) dell’attore o in quello in cui deve essere raccolta la maggior parte delle prove, facendo venire meno il principio generale “actor sequitur forum rei seu partis conventae” vigente in moltissimi ordinamenti giuridici, compreso quello canonico.
Le condizioni per applicare il foro del domicilio dell’attore o quello in cui devono essere raccolte la maggior parte delle prove sono vincolanti ad validitatem: essenziali cioè perchè il titolo di competenza sia valido ma non per la validità del processo o della sentenza.
E quindi se le parti non eccepiscono l’incompetenza del giudice o questi non la rilevi ex officio prima della contestazione della lite (o non la riconosca se eccepita dalle parti), l’incompetenza viene sanata dal diritto (cf. can. 1460 e 1619 CJC), lasciando validi processo e sentenza.

Perché il titolo di competenza dell’attore possa essere valido, senza ledere il diritto alla difesa del convenuto, e quindi derogare ai nn. 1 e 2 dell’art. 10, §1 DC, purché le parti abbiano il domicilio dentro il territorio della stessa Conferenza episcopale, è necessario:

  • 1) il consenso del Vicario giudiziale del domicilio del convenuto;
  • 2) l’audizione della parte convenuta da parte del Vicario che, prima di dare o negare il consenso, deve accertarsi che il convenuto non abbia eccezioni da sollevare al foro proposto dall’attore. (cf. art. 10, §1, nn. 3 e 4 DC).

Il Vicario, dopo aver esaminato i motivi delle eccezioni proposte dal convenuto, ha comunque la facoltà di derogare al titolo della competenza così come potrà negare il proprio consenso anche se il convenuto non avesse eccezioni da opporre.

Canone 1440 CJC
Se la competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei cann. 1438 e 1439, l’incompetenza del giudice è assoluta.

Articolo 10 Dignitas Connubii
§1. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, o ad essa avocate, sono competenti in primo grado di giudizio:

  • 1° il tribunale del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio;
  • 2° il tribunale del luogo in cui ha il domicilio o il quasi-domicilio la parte convenuta;
  • 3° il tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte attrice, purché entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza episcopale o intervenga il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale, prima di concederlo, dovrà interrogare quest’ultima se abbia qualcosa da eccepire;
  • 4° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché vi sia il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale, prima di concederlo, dovrà interrogare quest’ultima se abbia qualcosa da eccepire (cf. can. 1673).

§2. L’incompetenza del giudice che non è suffragata da alcuno di questi titoli si dice relativa, salve comunque le disposizioni concernenti l’incompetenza assoluta (cf. can. 1407, §2).

§3. Se l’incompetenza relativa non è eccepita prima che sia concordato il dubbio, il giudice diviene ipso iure competente, salvo però il can. 1457, §1.

§4. In caso di incompetenza relativa, la Segnatura Apostolica può per giusto motivo concedere la proroga della competenza (cf. Pastor Bonus, art. 124, n. 3).

 

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