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Limitazioni al diritto di visita dei nonni. Il minore può rifiutarsi di frequentarli

Limitazioni al diritto di visita dei nonni. Il minore può rifiutarsi di frequentarli

Il minore può rifiutarsi di frequentare i nonni per non esporsi ad un conflitto interfamiliare.

Questo è il principio espresso in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 8100 del 21/04/2015) che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da due nonni avverso un proveddimento della Corte di Appello di Trieste perché impugnativo di un provvedimento non avente carattere di decisorietà e definitività tale da renderlo ricorribile per Cassazione, ribadendo il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con i nonni, non attribuisce a questi un autonomo diritto di visita, ma «affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. Civ. Sez. I n. 17191 dell’11/04/2011). In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell’interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore».

Ciò per evitare che il minore, suo malgrado, si trovi al centro di un conflitto tra i suoi genitori ed i nonni che certamente sarebbe causa in lui di ansia non corrispondente alle sue esigenze di una crescita serena.

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