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TAR Veneto: ripristino dello stipendio a tre poliziotti non vaccinati sospesi

  • Covid-19
  • Avv. Giosue Marigliano
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  • marzo 6, 2022

TAR Veneto: ripristino dello stipendio a tre poliziotti non vaccinati sospesi

Dopo il Consiglio della Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (qui il commento), il TAR Lazio (qui e qui il commento) e il TAR Lombardia (qui il commento) anche il TAR Veneto ha evidenziato le criticità della normativa Covid-19 che prevede la sospensione dal lavoro dei lavoratori non vaccinati.

Norme che, prevedendo l’obbligo vaccinale per il Covid-19, riteniamo comprimano la libertà dell’individuo di autodeterminazione sanitaria in ambito vaccinale, visto che l’inoculazione può essere nociva per il singolo cittadino e di nessun beneficio per la salute pubblica, come è di tutta evidenza considerati i tantissimi casi di reazione avversa, che hanno portato anche al decesso, e la scarsissima utilità per la salute collettiva.

Con tre provvedimenti datati 4 marzo 2022, il Tribunale amministrativo del Veneto ha ripristinato lo stipendio a tre poliziotti non vaccinati sospesi perché privi del lasciapassare: pur se non potranno recarsi al lavoro, potranno riavere lo stipendio e gli arretrati dal giorno della sospensione, in attesa della trattazione collegiale.
La presidente del Tar Veneto, dott.ssa Maddalena Filippi, pur confermando la sospensione dal servizio, ha ritenuto esistente il «pregiudizio derivante dalla preclusione assoluta alla percezione dello stipendio» che genera, a danno dei tre poliziotti, «una situazione di estrema gravità e urgenza» e ha fissato per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Nel frattempo ci auguriamo che finiscano i ricatti per permettere ai cittadini di lavorare essendo evidente la natura punitiva, non certamente sanitaria, dei provvedimenti del governo in materia.

Il tutto in palese violazione dell’art. 3 Cost. che sancisce il principio di uguaglianza in forza del quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1 Cost.], di razza, di lingua [cfr. art. 6 Cost.], di religione [cfr. artt. 8, 19 Cost.], di opinioni politiche [cfr. art. 22 Cost.], di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

 

Di seguito i tre decreti del TAR Veneto

 

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