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Assegno di mantenimento, l’inadempimento saltuario non è reato

Assegno di mantenimento, l’inadempimento saltuario non è reato

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un padre contro la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermando il primo grado lo aveva condannato ex art. 570 co. 2, c.p., ha stabilito il principio in base al quale l’inadempimento saltuario del pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori non è reato: l’ex marito, quindi, non può essere condannato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio.

La Corte afferma che se le inadempienze (nella fattispecie non erano state pagate sei mensilità su ventuno) sono compatibili con il lavoro dal soggetto obbligato (nel caso, cameriere con contratto a tempo), non si configura “quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell’art. 570 c.p.”

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 28.08.2012, n. 33319
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. G.F. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, – per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne dall'(OMISSIS) 2003 al (OMISSIS) 2005 – e denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione, censurando che l’affermazione di colpevolezza sia stata fondata sulla testimonianza della moglie, secondo cui egli versava l’assegno di mantenimento soltanto ogni tre o quattro mesi, quando invece i vaglia prodotti dimostravano, salvo rare eccezioni, la regolare effettuazione dei versamenti della somma mensile stabilita dal giudice nel provvedimento di separazione personale dei coniugi.

Chiede in subordine che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione.

2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
La sentenza impugnata desume la prova del delitto contestato dalla testimonianza della moglie dell’imputato, secondo cui lo stesso le dava i soldi necessari per il mantenimento del figlio minorenne “quando se lo ricordava, ogni tre o quatto mesi”, testimonianza che – prosegue la sentenza – trova riscontro documentale nella discontinuità dei versamenti risultanti dai vaglia postali prodotti dalla difesa.

Senonchè, dall’esame dei cennati vaglia, puntualmente elencati nella pagina 3 della sentenza impugnata e lealmente riconosciuti dalla denunciante per ricevuti, risulta che, nel periodo contemplato dall’imputazione (dall'(OMISSIS) 2003 al (OMISSIS) 2005), solo sei mensilità su ventuno non furono pagate. Quindi l’inadempimento non ebbe l’elevata frequenza denunciata, che, ove si fosse realmente verificata, avrebbe senz’altro compromesso il sostentamento del minore al punto da realizzare la fattispecie penale contestata, ma fu invece saltuario, plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dai soggetto obbligato (cameriere con contratto a tempo), e quindi tale da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell’art. 570 c.p..

Pertanto la sentenza impugnata, per fa manifesta illogicità della motivazione che valorizza una testimonianza palesemente contraddetta da risultanze documentali incontrovertibili, dev’essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

8 Comments

Roberto
marzo 26, 2014 @ 08:33

Salve, la situazione è questa: verso 500 euro al mese per il mantenimento di mia figlia di 5 anni.nizialmente vivevano a casadei nonni materni, ora sono andati a vivere con il nuovo compagno della madre. in questo caso l affitto come va suddiviso? la parte della bambina la pago io, e madre e compagno si pagano ciascuno 1 terzo dell affitto? un altra domanda, la madre di mia figlia avrebbe dovuto mettermi a conoscenza del fatto che stessero trasferendosi, anche se nella stessa città, e sopratutto con il nuovo compagno? posso obbiettare qualcosa( dato che in un abbo e mezzo è il secondo compagno che cambia e gia con il primo stava per andarr a convivere)??? la ringrazio

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    Avv. Giosue Marigliano
    marzo 26, 2014 @ 12:05

    Buongiorno Roberto, in merito alla suddivisione dell'affitto occorrerebbe innanzitutto sapere se la madre della bambina le ha fatto richieste economiche ulteriori rispetto alla somma stabilita. Sarebbe quindi necessario leggere le condizioni della separazione anche per sapere cosa eventualmente sia ricompreso nel contributo al mantenimento mensile da lei versato. Per quanto attiene al cambio di residenza è principio consolidato quello in base al quale un genitore non posssa arbitrariamente trasferire la residenza dei bambini senza il previo accordo del genitore non collocatario o l’autorizzazione del Giudice; ciò perché occorrerà valutare l’eventuale pregiudizio che ne discenda per il minore. Qualora non vi fosse l'accordo tra i genitori, ciascuno di essi dovrà rivolgersi al Giudice.

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Michela
marzo 11, 2014 @ 17:57

Buonasera, il caso del mio compagno è questo. Fino al raggiungimento di un accordo con l'ex compagna per il mantenimento del figlio versava 250 euro mensili (inizialmente 300 in base alle risorse disponibili), nel mese di Febbraio quest'importo non è stato versato per problemi economici, ma al 1 Marzo ha fatto un versamento di € 30.000 per il mantenimento del figlio per i prossimi 5 anni (come da accordi tribunale dei minori). Al momento non ha possibilità di versare i 250 € mancanti ( (i 30.000 euro li ha ottenuti tramite un prestito), vorrei sapere a cosa va incontro, tenendo presente che al bambino non mancano le risorse economiche per vivere nei prossimi anni. Grazie

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    Avv. Giosue Marigliano
    marzo 12, 2014 @ 09:47

    Buongiorno Michela, in generale il nostro ordinamento giuridico offre alcuni strumenti agli aventi diritto per ottenere dal soggetto obbligato la corresponsione dell'assegno di mantenimento; strumenti che hanno rilevanza penale e civile. Nel caso da Lei evidenziato, e a fronte del versamento cospicuo e a copertura di un quinquennio a titolo di mantenimento per il minore, direi che non ricorre la fattispecie penale di cui all'art. 570 c.p. poichè il reato si configura quando l'omissione del pagamento del mantenimento stabilito dal giudice priva materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, determinando una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita, e non mi sembra questo il caso. Il mancato pagamento di una mensilità rileva, anche nella sua fattispecie, in sede civile con la possibilità per il beneficiario di ricorrere ad alcuni strumenti per ottenere il dovuto (ad es. l'ordine di pagamento diretto di un terzo, il ritiro del passaporto, il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, precetto, pignoramento). Il suo compagno ben potrebbe, quindi, andare incontro ad una delle suddette azioni esperibili dal beneficiario dell'assegno.

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svitlana
luglio 10, 2013 @ 11:44

L ' ex marito non paga alimenti per suo figlio in somma 200 euro mensili stabiliti dal giudice con la separazione consensuale e l' affido condiviso. La separazione avvenuta il 2 marzo 2012 da allora non ho ricevuto niente a parte piccole offerte da 20 -40 euro in contanti in periodo scolastico quando il figlio frequentava la prima elementare. Cosa devo fare per ottenere gli alimenti dovuti .

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    Avv. Giosue Marigliano
    luglio 17, 2013 @ 17:07

    Buongiorno, per ottenere dal suo ex gli arretrati a titolo di contributo al mantenimento non corrisposti dovrà fare (lo farà un avvocato) un atto di precetto, e in caso poi un pignormanto, nella speranza di riuscire a recuperare qualcosa.

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ALESSANDRA OMODEI
aprile 30, 2013 @ 09:26

Il caso del mio compagno e' il seguente: separato da piu' di 5 anni, libero professiionista (architetto), l'accordo iniziale prevedeva un assegno mensile di euro 770.00, oltre al pagamento del 50% della rata del mutuo per l'abitazione cointestata con la ex moglie ( 70% per lui e 30% per le).utilizzata dalla stessa e dal figlio minore, In questi anni, il versamento mensile e' stato piu' o meno regolare,anche se non sempre ha rispettato la cifra totale di assegno+mutuo; a fine 2012 si e' deciso a chiedere la riduzione dell'assegno causa la grave crisi del settore edile, motivata da una drastica riduzione del suo fatturato. La controparte ovviamente si e' opposta ed il risultato e' stato che i Giudici si sono pronunciati stabilendo che l'assegno dai 770<00 precedenti passa a 800.00 oltre ad una modifica degli orari di visita ovviamente a sfavore del marito. La mia domanda e' la seguente: considerato che l'assegno di mantenimento andava versato sullo stesso c//c dove viene prelevata mensilmente la cifra del mutuo, l'importo che il marito versava mensilmente, specialmente negli ultimi mesi veniva prelevato dalla banca per il pagamento della rata, il risultato e' che negli ultimi mesi l'importo versato risultava appena sufficiente a coprire la rata del mutuo e non per pagare almeno in parte l'assegno di mantenimento. Chiedo e' possibile versare l'assegno di mantenimento tramite vaglia postale oppure tramite assegno bancario da inviare alla ex moglie tramite raccomadata?? Ringrazio per l'attenzione

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    Avv. Giosue Marigliano
    maggio 1, 2013 @ 08:17

    Buongiorno Alessandra, non entro nel merito dell'aumentato assegno da parte dei Giudici poichè non conosco le carte processuali della vicenda del suo compagno e rispondo alla domanda che mi ha posto. Il contributo al mantenimento della prole usualmente viene versato, entro una certa data del mese, tramite bonifico bancario per comodità dell'operazione e per avere una traccia dell'avvenuto versamento. Nessuno vieta però che l'obbligazione possa essere adempiuta in altri modi, vaglia postale, assegno bancario ("assegno di mantenimento") o denaro contante. Di certo sarà opportuno avere in mano la prova dell'avvenuto pagamento e quindi se rimaniamo all'esempio del pagamento in contanti o dell'assegno bancario occorrerà farsi rilasciare una ricevuta attestante che quella somma è stata versata a titolo di contributo al mantenimento come da sentenza o ordinanza presidenziale. Se, invece, si vuole usare il vaglia postale, basterà specificare nella causale il motivo specifico del versamento.

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