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Riconoscimento della paternità e spese sostenute dall’altro genitore

Riconoscimento della paternità e spese sostenute dall’altro genitore

Mettere al mondo un figlio è una grande gioia che, per legge, non esonera nessuno dei due genitori a mantenere fin dal primo giorno di vita il figlio: il solo fatto della filiazione fa sorgere in capo ai genitori, automaticamente, l’obbligo del mantenimento (cf. artt. 147 e 148 c.c.).
Ma soltanto la sentenza di accertamento della paternità (o della maternità) naturale costituisce il presupposto dell’esecuzione del titolo, vale a dire che l’obbligo al mantenimento diviene coercibile solo a seguito di detta sentenza. Peraltro, l’azione per il riconoscimento della paternità potrà essere presentata anche dal figlio una volta raggiunta la maggiore età.
La sentenza di accertamento della paternità ha effetti retroattivi, vale a dire che spiega efficacia fin dalla nascita. Si pensi, ad es., al fatto che il figlio diventa erede del padre a far data dalla e non dalla pronuncia di accertamento della paternità da parte del tribunale.

Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione “In tema di riconoscimento di figlio naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio nei confronti del genitore che procede al riconoscimento, non è utilmente esercitabile se non dal giorno del riconoscimento stesso (soltanto il riconoscimento comportando, ex art. 261 cod. civ., gli effetti tipici connessi dalla legge allo status giuridico di figlio naturale), con la conseguenza che detto giorno segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso” (ex multis Cass. civ., Sez. I, 26.05.2004, n. 10124).
L’obbligo di mantenimento del figlio e il diritto ad essere rimborsati, sussiste anche se uno dei genitori (o entrambi) è decaduto dalla responsabilità genitoriale o in caso di affidamento esclusivo.

Cosa succede, però, se il padre riconosce il figlio molto tempo dopo la nascita?
Le spese che nelle more ha anticipato e sostenuto la madre, le possono essere rimborsate?
E come?

Per costante giurisprudenza, al genitore naturale, che abbia per intero provveduto al mantenimento del figlio, spetta, iure proprio, il diritto di conseguire, con la sentenza che accerti la procreazione naturale dell’altro genitore, il rimborso “pro quota” di dette spese, a partire dalla data della nascita, segnando questa, come abbiamo già detto, l’insorgenza dell’obbligo di entrambi di concorrere in quel mantenimento.
La misura del rimborso va comunque rapportata al potere contributivo di ciascun genitore: spetterà al giudice, in mancanza di accordo tra le parti, stabilire le percentuali di contribuzione tra i genitori.
Il genitore che agisce contro l’altro genitore per ottenere il rimborso delle spese sostenute (e per il mantenimento) per il figlio naturale, e che, ricordiamo, agisce in nome e nell’interesse proprio, non è tenuto a fornire la prova delle singole spese sostenute che, essendo presunte, possono essere determinate in via forfettaria dal giudice. Non ha quindi necessità di conservare scontrini, ricevute o fatture.

Il giudice, se investito della questione, potrà anche pronunciarsi su eventuali domande di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente subiti dal figlio per il comportamento omissivo dell’altro genitore.
Qualora il riconoscimento della paternità non avvenga giudizialmente, ma con atto spontaneo del padre, in assenza del suo adempimento, altrettanto volontario, al rimborso delle spese, la madre potrà rivolgersi al tribunale affinché lo condanni al pagamento.

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